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Documento associativo

Regolamento Operativo ConsuVeri

Regole operative relative ai soci, alla consulenza, all'assistenza e all'utilizzo degli strumenti digitali.

Versione 0.9-CONSULTAZIONE Pubblicato Versione attualmente in vigore
DOCUMENTO UFFICIALE

Contenuto

REGOLAMENTO OPERATIVO CONSUVERI

VERSIONE 0.9 — DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE

Il presente testo è pubblicato per la verifica interna dei soci

fondatori e degli organi competenti di ConsuVeri.

Acquisterà efficacia definitiva soltanto dopo la sua formale

approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle

deliberazioni degli organi associativi competenti.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 — FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui ConsuVeri

organizza e svolge le proprie attività istituzionali, i rapporti

con i soci, le procedure di informazione, consulenza e assistenza,

l'utilizzo degli strumenti tecnologici e i principi di trasparenza

applicabili alle attività dell'Associazione.

Il Regolamento integra lo Statuto di ConsuVeri e costituisce il

riferimento operativo per soci, volontari, operatori, collaboratori,

professionisti e strutture territoriali.

ARTICOLO 2 — CENTRALITÀ DELLA PERSONA

ConsuVeri pone al centro della propria attività la persona, i suoi

diritti, la libertà di scelta e il diritto a ricevere informazioni

comprensibili.

Ogni attività deve essere svolta con correttezza, imparzialità,

rispetto, proporzionalità e trasparenza.

ARTICOLO 3 — SERVIZI RISERVATI AI SOCI

I servizi associativi di consulenza e assistenza sono riservati ai

soci regolarmente ammessi e in regola con la quota associativa,

salvo le attività informative generali liberamente accessibili al

pubblico e le diverse disposizioni deliberate dagli organi

competenti.

L'accesso ai servizi non costituisce acquisto di una prestazione

commerciale, ma esercizio dei diritti connessi al rapporto

associativo secondo lo Statuto e il presente Regolamento.

ARTICOLO 4 — INDIPENDENZA E ASSENZA DI CONFLITTI

ConsuVeri opera nell'interesse del socio e mantiene indipendenza di

giudizio rispetto a imprese, fornitori, intermediari e controparti.

Ogni conflitto di interesse effettivo o potenziale deve essere

dichiarato e gestito in modo trasparente.

La presenza di rapporti di collaborazione o convenzioni non può

condizionare l'analisi o la raccomandazione fornita al socio.

ARTICOLO 5 — DIRITTO ALLA COMPRENSIONE

Ogni socio ha diritto a ricevere spiegazioni chiare e proporzionate

alle proprie conoscenze.

Documenti, analisi, confronti e raccomandazioni devono essere

illustrati, quando possibile, anche con linguaggio semplice.

Il socio può chiedere chiarimenti sulle motivazioni di una

valutazione, di una raccomandazione o di una decisione operativa.

CAPO II

ADESIONE E RAPPORTO ASSOCIATIVO

ARTICOLO 6 — DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione può essere presentata mediante il portale

digitale, presso una sede o attraverso altra modalità autorizzata.

Il richiedente prende visione dello Statuto, del presente

Regolamento, dell'informativa privacy e degli altri documenti

obbligatori pubblicati nel Trust Center.

L'ammissione viene deliberata secondo le disposizioni statutarie e

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative.

ARTICOLO 7 — QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è stabilita dagli organi competenti ed è

destinata al sostegno delle attività istituzionali

dell'Associazione.

La quota associativa è distinta da:

eventuali contributi collegati all'assistenza operativa;

erogazioni liberali;

rimborsi di spese documentate;

corrispettivi eventualmente dovuti direttamente a professionisti o

soggetti esterni.

Importo, durata, modalità di pagamento e condizioni della quota

devono essere comunicati prima dell'adesione.

ARTICOLO 8 — DIRITTI DEL SOCIO

Il socio ha diritto:

a conoscere lo Statuto e i regolamenti;

a ricevere informazioni chiare sui servizi;

a conoscere preventivamente gli eventuali contributi richiesti;

a scegliere liberamente se procedere;

a essere aggiornato sulle pratiche affidate all'Associazione;

a consultare i documenti presenti nel proprio fascicolo;

a chiedere chiarimenti e riesame;

a esercitare i diritti previsti dallo Statuto e dalla normativa.

ARTICOLO 9 — DOVERI DEL SOCIO

Il socio è tenuto:

a fornire informazioni corrette e complete;

a comunicare tempestivamente variazioni rilevanti;

a consegnare la documentazione necessaria;

a collaborare con gli operatori incaricati;

a rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni;

a non utilizzare i servizi per finalità illecite o abusive;

a informare ConsuVeri di iniziative parallele che possano incidere

sulla pratica.

CAPO III

INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA

ARTICOLO 10 — INFORMAZIONE

L'informazione consiste nella presentazione generale di diritti,

procedure, strumenti, autorità competenti e possibili percorsi di

tutela.

L'attività informativa non comporta automaticamente l'apertura di

una pratica né la presa in carico del caso individuale.

ARTICOLO 11 — CONSULENZA

La consulenza consiste nell'analisi della situazione presentata dal

socio, nella valutazione dei documenti disponibili e

nell'illustrazione delle possibili soluzioni.

Nella consulenza ConsuVeri:

analizza;

valuta;

spiega;

evidenzia vantaggi, rischi e alternative;

propone il possibile percorso operativo.

La consulenza non comporta l'esecuzione diretta delle attività in

nome o per conto del socio.

Il socio conserva la piena libertà di decidere se e come procedere.

ARTICOLO 12 — ASSISTENZA

L'assistenza nasce quando il socio richiede espressamente che

ConsuVeri prenda in carico la pratica e svolga attività operative

tramite un volontario, un operatore o un professionista incaricato.

L'assistenza può comprendere, a titolo esemplificativo:

predisposizione di reclami e comunicazioni;

invio di lettere, PEC o raccomandate;

contatti con imprese e controparti;

richieste di accesso o rettifica;

conciliazioni e procedure ADR;

mediazioni;

ricorsi o procedure affidate a professionisti abilitati;

monitoraggio e aggiornamento della pratica.

L'assistenza deve essere espressamente accettata dal socio.

ARTICOLO 13 — PRESA IN CARICO

Prima della presa in carico l'operatore deve indicare:

oggetto e obiettivo dell'intervento;

documentazione necessaria;

attività previste;

eventuali limiti;

tempi indicativi;

eventuale contributo associativo richiesto;

possibili spese vive;

eventuale necessità di professionisti esterni.

La presa in carico viene registrata nel sistema gestionale e

collegata al fascicolo del socio.

ARTICOLO 14 — CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA

Quando l'Associazione svolge attività operativa diretta, può essere

richiesto un contributo associativo secondo il Listino Assistenza

vigente e approvato dagli organi competenti.

Il contributo deve essere:

comunicato prima dell'avvio dell'attività;

distinto dalla quota associativa;

collegato alla tipologia di intervento;

registrato contabilmente;

documentato mediante ricevuta o altro documento previsto.

Il Listino Assistenza costituisce documento separato, versionato e

pubblicato nel Trust Center.

L'assistenza non deve iniziare prima che il socio abbia compreso e

accettato le condizioni applicabili, salvo interventi urgenti

espressamente autorizzati.

ARTICOLO 15 — SPESE E PROFESSIONISTI ESTERNI

Spese postali, diritti, bolli, costi di organismi, perizie e altre

spese vive possono restare a carico del socio, previa comunicazione.

Quando è necessario l'intervento di un professionista abilitato,

le condizioni dell'incarico e gli eventuali compensi devono essere

illustrati separatamente.

ConsuVeri non può garantire l'esito della pratica.

ARTICOLO 16 — EROGAZIONI LIBERALI

Il socio e ogni sostenitore possono effettuare erogazioni liberali

a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione.

L'erogazione liberale:

è sempre facoltativa;

ha importo liberamente determinato;

non costituisce corrispettivo di un servizio;

non condiziona l'ammissione o l'accesso ai servizi;

è distinta dalla quota associativa e dai contributi di assistenza.

La causale consigliata è:

“Erogazione in liberalità a sostegno dell'Associazione ConsuVeri”.

Le erogazioni sono registrate e documentate nel rispetto del regime

giuridico, contabile e fiscale applicabile.

CAPO IV

GESTIONE DELLE PRATICHE

ARTICOLO 17 — APERTURA DELLA PRATICA

Ogni assistenza deve essere collegata a una pratica registrata nel

sistema gestionale.

La pratica deve contenere almeno:

identificazione del socio;

oggetto della richiesta;

descrizione sintetica del problema;

documenti ricevuti;

attività concordate;

operatore assegnato;

stato e cronologia;

comunicazioni rilevanti;

contributi e spese collegati;

esito o motivo della chiusura.

ARTICOLO 18 — DOCUMENTAZIONE

Il socio è responsabile della veridicità e completezza dei

documenti forniti.

ConsuVeri può richiedere integrazioni quando la documentazione non

è sufficiente.

I documenti sono conservati nel fascicolo digitale o negli archivi

autorizzati, nel rispetto delle regole di sicurezza e protezione dei

dati.

ARTICOLO 19 — AGGIORNAMENTI E COMUNICAZIONI

Il socio deve poter conoscere lo stato della propria pratica.

Gli aggiornamenti possono essere comunicati tramite Area Soci,

email, telefono, notifiche o altri canali autorizzati.

L'assenza temporanea di aggiornamenti non equivale a inattività

quando siano in corso termini, attese o attività della controparte.

ARTICOLO 20 — CHIUSURA DELLA PRATICA

La pratica viene chiusa quando:

l'obiettivo è stato raggiunto;

il percorso concordato è terminato;

il socio rinuncia;

manca la collaborazione o la documentazione necessaria;

non esistono ulteriori azioni ragionevoli;

la pratica viene affidata integralmente a un professionista esterno;

intervengono altre cause motivate.

La chiusura e il relativo esito devono essere registrati.

CAPO V

STRUMENTI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ARTICOLO 21 — AREA SOCI E FASCICOLO DIGITALE

ConsuVeri può mettere a disposizione del socio un'area personale

contenente tessera, pratiche, documenti, comunicazioni, ricevute e

servizi digitali.

Il socio deve custodire le proprie credenziali e segnalare

tempestivamente accessi sospetti.

ARTICOLO 22 — OCR E ANALISI DOCUMENTALE

ConsuVeri può utilizzare sistemi OCR per estrarre dati dai

documenti caricati.

I risultati OCR possono contenere errori e devono essere verificati

prima di essere utilizzati per attività rilevanti.

Il documento originale resta la fonte primaria.

ARTICOLO 23 — INTELLIGENZA ARTIFICIALE

I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati come strumenti

di supporto per:

classificare documenti;

estrarre informazioni;

individuare anomalie;

proporre controlli;

spiegare possibili soluzioni;

assistere gli operatori.

L'intelligenza artificiale non sostituisce automaticamente la

decisione umana nelle valutazioni che incidono sui diritti del

socio.

Ogni raccomandazione rilevante deve poter essere spiegata e

sottoposta a verifica.

ARTICOLO 24 — DECISION ENGINE E CONTROLLO UMANO

Il Decision Engine può elaborare indicatori di completezza,

affidabilità, rischio e prossimo passo operativo.

L'esito automatico ha funzione consultiva.

L'operatore conserva la responsabilità della verifica e può

confermare, modificare o non seguire il suggerimento, registrandone

la motivazione quando necessario.

ARTICOLO 25 — COMPARATORE E RACCOMANDAZIONI

Il comparatore ConsuVeri non deve ordinare le offerte soltanto in

base al prezzo più basso.

La valutazione può considerare:

costo complessivo stimato;

solidità economico-finanziaria;

affidabilità regolatoria;

provvedimenti e sanzioni delle autorità;

qualità e rapidità dell'assistenza clienti;

capacità di risolvere i problemi;

trasparenza contrattuale;

certificazioni;

riconoscimenti istituzionali o della stampa;

reputazione documentabile;

flessibilità dell'offerta;

compatibilità con le necessità del socio.

Le sanzioni devono essere considerate in relazione alla gravità,

alla data, alla natura della violazione e alla dimensione

dell'operatore.

La raccomandazione deve illustrare vantaggi, svantaggi, rischi e

alternative e può concludere che l'offerta già posseduta dal socio

sia preferibile.

ARTICOLO 26 — TRUST CENTER

Il Trust Center raccoglie i documenti ufficiali pubblicati da

ConsuVeri.

Ogni documento può essere identificato mediante:

codice;

titolo;

versione;

data di efficacia;

stato;

impronta digitale;

cronologia delle revisioni.

Le versioni accettate dai soci non devono essere sovrascritte.

ARTICOLO 27 — TRASPARENZA ALGORITMICA

Il socio ha diritto a conoscere, in forma comprensibile, i principali

criteri utilizzati da un sistema automatizzato per formulare una

raccomandazione.

ConsuVeri deve distinguere chiaramente:

dati ufficiali;

dati dichiarati dal socio;

valutazioni automatiche;

valutazioni dell'operatore;

elementi non disponibili o incerti.

CAPO VI

OPERATORI, VOLONTARI E STRUTTURE

ARTICOLO 28 — OPERATORI E VOLONTARI

Gli operatori e i volontari devono agire con competenza, correttezza,

riservatezza e rispetto delle procedure.

Devono utilizzare esclusivamente strumenti e account autorizzati e

registrare le attività rilevanti nel sistema gestionale.

I volontari svolgono la propria attività secondo lo Statuto, la

normativa applicabile e le deliberazioni degli organi associativi.

ARTICOLO 29 — FORMAZIONE

ConsuVeri promuove la formazione continua degli operatori in materia

di tutela dei consumatori, procedure, privacy, sicurezza,

tecnologie, AI, trasparenza e gestione delle pratiche.

L'accesso a particolari attività può essere subordinato al

completamento della formazione prevista.

ARTICOLO 30 — RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Tutti coloro che accedono ai dati dei soci devono essere autorizzati,

istruiti e vincolati alla riservatezza.

È vietato consultare, utilizzare, esportare o comunicare dati per

finalità estranee all'incarico ricevuto.

Ogni incidente o accesso anomalo deve essere segnalato

tempestivamente.

ARTICOLO 31 — AUDIT E TRACCIABILITÀ

Le operazioni rilevanti possono essere registrate mediante log e

tracce di audit.

La tracciabilità ha finalità di sicurezza, responsabilizzazione,

qualità del servizio e tutela dei soci e dell'Associazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32 — RECLAMI SUL SERVIZIO

Il socio può presentare segnalazioni o reclami relativi

all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi ConsuVeri.

La segnalazione deve essere esaminata da un soggetto diverso

dall'operatore direttamente coinvolto, quando possibile.

ARTICOLO 33 — AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento può essere aggiornato per adeguarlo:

allo Statuto;

alla normativa;

all'evoluzione dei servizi;

alle deliberazioni degli organi competenti;

alle modifiche organizzative e tecnologiche.

Ogni versione è identificata e pubblicata nel Trust Center.

ARTICOLO 34 — PREVALENZA DELLO STATUTO

In caso di contrasto prevalgono lo Statuto, la legge e le

deliberazioni validamente adottate dagli organi competenti.

Le disposizioni incompatibili devono essere interpretate o

modificate in modo coerente con tali fonti.

ARTICOLO 35 — ENTRATA IN VIGORE

Il presente testo è pubblicato come versione in consultazione.

La versione definitiva entrerà in vigore dalla data indicata nella

delibera di approvazione dell'organo associativo competente.

Fino a tale approvazione il documento ha valore esclusivamente

informativo e progettuale.

🦉
Il Gufo della trasparenza

Questo documento viene mostrato nella versione ufficialmente pubblicata. Nel percorso di adesione potremo anche spiegarti i suoi punti principali con un linguaggio più semplice.

PRINCIPIO CONSUVERI

Nessun documento importante deve essere difficile da trovare, leggere o verificare.