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REGOLAMENTO OPERATIVO CONSUVERI
VERSIONE 0.9 — DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE
Il presente testo è pubblicato per la verifica interna dei soci
fondatori e degli organi competenti di ConsuVeri.
Acquisterà efficacia definitiva soltanto dopo la sua formale
approvazione secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle
deliberazioni degli organi associativi competenti.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 — FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui ConsuVeri
organizza e svolge le proprie attività istituzionali, i rapporti
con i soci, le procedure di informazione, consulenza e assistenza,
l'utilizzo degli strumenti tecnologici e i principi di trasparenza
applicabili alle attività dell'Associazione.
Il Regolamento integra lo Statuto di ConsuVeri e costituisce il
riferimento operativo per soci, volontari, operatori, collaboratori,
professionisti e strutture territoriali.
ARTICOLO 2 — CENTRALITÀ DELLA PERSONA
ConsuVeri pone al centro della propria attività la persona, i suoi
diritti, la libertà di scelta e il diritto a ricevere informazioni
comprensibili.
Ogni attività deve essere svolta con correttezza, imparzialità,
rispetto, proporzionalità e trasparenza.
ARTICOLO 3 — SERVIZI RISERVATI AI SOCI
I servizi associativi di consulenza e assistenza sono riservati ai
soci regolarmente ammessi e in regola con la quota associativa,
salvo le attività informative generali liberamente accessibili al
pubblico e le diverse disposizioni deliberate dagli organi
competenti.
L'accesso ai servizi non costituisce acquisto di una prestazione
commerciale, ma esercizio dei diritti connessi al rapporto
associativo secondo lo Statuto e il presente Regolamento.
ARTICOLO 4 — INDIPENDENZA E ASSENZA DI CONFLITTI
ConsuVeri opera nell'interesse del socio e mantiene indipendenza di
giudizio rispetto a imprese, fornitori, intermediari e controparti.
Ogni conflitto di interesse effettivo o potenziale deve essere
dichiarato e gestito in modo trasparente.
La presenza di rapporti di collaborazione o convenzioni non può
condizionare l'analisi o la raccomandazione fornita al socio.
ARTICOLO 5 — DIRITTO ALLA COMPRENSIONE
Ogni socio ha diritto a ricevere spiegazioni chiare e proporzionate
alle proprie conoscenze.
Documenti, analisi, confronti e raccomandazioni devono essere
illustrati, quando possibile, anche con linguaggio semplice.
Il socio può chiedere chiarimenti sulle motivazioni di una
valutazione, di una raccomandazione o di una decisione operativa.
CAPO II
ADESIONE E RAPPORTO ASSOCIATIVO
ARTICOLO 6 — DOMANDA DI ADESIONE
La domanda di adesione può essere presentata mediante il portale
digitale, presso una sede o attraverso altra modalità autorizzata.
Il richiedente prende visione dello Statuto, del presente
Regolamento, dell'informativa privacy e degli altri documenti
obbligatori pubblicati nel Trust Center.
L'ammissione viene deliberata secondo le disposizioni statutarie e
criteri non discriminatori, coerenti con le finalità associative.
ARTICOLO 7 — QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è stabilita dagli organi competenti ed è
destinata al sostegno delle attività istituzionali
dell'Associazione.
La quota associativa è distinta da:
eventuali contributi collegati all'assistenza operativa;
erogazioni liberali;
rimborsi di spese documentate;
corrispettivi eventualmente dovuti direttamente a professionisti o
soggetti esterni.
Importo, durata, modalità di pagamento e condizioni della quota
devono essere comunicati prima dell'adesione.
ARTICOLO 8 — DIRITTI DEL SOCIO
Il socio ha diritto:
a conoscere lo Statuto e i regolamenti;
a ricevere informazioni chiare sui servizi;
a conoscere preventivamente gli eventuali contributi richiesti;
a scegliere liberamente se procedere;
a essere aggiornato sulle pratiche affidate all'Associazione;
a consultare i documenti presenti nel proprio fascicolo;
a chiedere chiarimenti e riesame;
a esercitare i diritti previsti dallo Statuto e dalla normativa.
ARTICOLO 9 — DOVERI DEL SOCIO
Il socio è tenuto:
a fornire informazioni corrette e complete;
a comunicare tempestivamente variazioni rilevanti;
a consegnare la documentazione necessaria;
a collaborare con gli operatori incaricati;
a rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni;
a non utilizzare i servizi per finalità illecite o abusive;
a informare ConsuVeri di iniziative parallele che possano incidere
sulla pratica.
CAPO III
INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA
ARTICOLO 10 — INFORMAZIONE
L'informazione consiste nella presentazione generale di diritti,
procedure, strumenti, autorità competenti e possibili percorsi di
tutela.
L'attività informativa non comporta automaticamente l'apertura di
una pratica né la presa in carico del caso individuale.
ARTICOLO 11 — CONSULENZA
La consulenza consiste nell'analisi della situazione presentata dal
socio, nella valutazione dei documenti disponibili e
nell'illustrazione delle possibili soluzioni.
Nella consulenza ConsuVeri:
analizza;
valuta;
spiega;
evidenzia vantaggi, rischi e alternative;
propone il possibile percorso operativo.
La consulenza non comporta l'esecuzione diretta delle attività in
nome o per conto del socio.
Il socio conserva la piena libertà di decidere se e come procedere.
ARTICOLO 12 — ASSISTENZA
L'assistenza nasce quando il socio richiede espressamente che
ConsuVeri prenda in carico la pratica e svolga attività operative
tramite un volontario, un operatore o un professionista incaricato.
L'assistenza può comprendere, a titolo esemplificativo:
predisposizione di reclami e comunicazioni;
invio di lettere, PEC o raccomandate;
contatti con imprese e controparti;
richieste di accesso o rettifica;
conciliazioni e procedure ADR;
mediazioni;
ricorsi o procedure affidate a professionisti abilitati;
monitoraggio e aggiornamento della pratica.
L'assistenza deve essere espressamente accettata dal socio.
ARTICOLO 13 — PRESA IN CARICO
Prima della presa in carico l'operatore deve indicare:
oggetto e obiettivo dell'intervento;
documentazione necessaria;
attività previste;
eventuali limiti;
tempi indicativi;
eventuale contributo associativo richiesto;
possibili spese vive;
eventuale necessità di professionisti esterni.
La presa in carico viene registrata nel sistema gestionale e
collegata al fascicolo del socio.
ARTICOLO 14 — CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA
Quando l'Associazione svolge attività operativa diretta, può essere
richiesto un contributo associativo secondo il Listino Assistenza
vigente e approvato dagli organi competenti.
Il contributo deve essere:
comunicato prima dell'avvio dell'attività;
distinto dalla quota associativa;
collegato alla tipologia di intervento;
registrato contabilmente;
documentato mediante ricevuta o altro documento previsto.
Il Listino Assistenza costituisce documento separato, versionato e
pubblicato nel Trust Center.
L'assistenza non deve iniziare prima che il socio abbia compreso e
accettato le condizioni applicabili, salvo interventi urgenti
espressamente autorizzati.
ARTICOLO 15 — SPESE E PROFESSIONISTI ESTERNI
Spese postali, diritti, bolli, costi di organismi, perizie e altre
spese vive possono restare a carico del socio, previa comunicazione.
Quando è necessario l'intervento di un professionista abilitato,
le condizioni dell'incarico e gli eventuali compensi devono essere
illustrati separatamente.
ConsuVeri non può garantire l'esito della pratica.
ARTICOLO 16 — EROGAZIONI LIBERALI
Il socio e ogni sostenitore possono effettuare erogazioni liberali
a sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione.
L'erogazione liberale:
è sempre facoltativa;
ha importo liberamente determinato;
non costituisce corrispettivo di un servizio;
non condiziona l'ammissione o l'accesso ai servizi;
è distinta dalla quota associativa e dai contributi di assistenza.
La causale consigliata è:
“Erogazione in liberalità a sostegno dell'Associazione ConsuVeri”.
Le erogazioni sono registrate e documentate nel rispetto del regime
giuridico, contabile e fiscale applicabile.
CAPO IV
GESTIONE DELLE PRATICHE
ARTICOLO 17 — APERTURA DELLA PRATICA
Ogni assistenza deve essere collegata a una pratica registrata nel
sistema gestionale.
La pratica deve contenere almeno:
identificazione del socio;
oggetto della richiesta;
descrizione sintetica del problema;
documenti ricevuti;
attività concordate;
operatore assegnato;
stato e cronologia;
comunicazioni rilevanti;
contributi e spese collegati;
esito o motivo della chiusura.
ARTICOLO 18 — DOCUMENTAZIONE
Il socio è responsabile della veridicità e completezza dei
documenti forniti.
ConsuVeri può richiedere integrazioni quando la documentazione non
è sufficiente.
I documenti sono conservati nel fascicolo digitale o negli archivi
autorizzati, nel rispetto delle regole di sicurezza e protezione dei
dati.
ARTICOLO 19 — AGGIORNAMENTI E COMUNICAZIONI
Il socio deve poter conoscere lo stato della propria pratica.
Gli aggiornamenti possono essere comunicati tramite Area Soci,
email, telefono, notifiche o altri canali autorizzati.
L'assenza temporanea di aggiornamenti non equivale a inattività
quando siano in corso termini, attese o attività della controparte.
ARTICOLO 20 — CHIUSURA DELLA PRATICA
La pratica viene chiusa quando:
l'obiettivo è stato raggiunto;
il percorso concordato è terminato;
il socio rinuncia;
manca la collaborazione o la documentazione necessaria;
non esistono ulteriori azioni ragionevoli;
la pratica viene affidata integralmente a un professionista esterno;
intervengono altre cause motivate.
La chiusura e il relativo esito devono essere registrati.
CAPO V
STRUMENTI DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
ARTICOLO 21 — AREA SOCI E FASCICOLO DIGITALE
ConsuVeri può mettere a disposizione del socio un'area personale
contenente tessera, pratiche, documenti, comunicazioni, ricevute e
servizi digitali.
Il socio deve custodire le proprie credenziali e segnalare
tempestivamente accessi sospetti.
ARTICOLO 22 — OCR E ANALISI DOCUMENTALE
ConsuVeri può utilizzare sistemi OCR per estrarre dati dai
documenti caricati.
I risultati OCR possono contenere errori e devono essere verificati
prima di essere utilizzati per attività rilevanti.
Il documento originale resta la fonte primaria.
ARTICOLO 23 — INTELLIGENZA ARTIFICIALE
I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati come strumenti
di supporto per:
classificare documenti;
estrarre informazioni;
individuare anomalie;
proporre controlli;
spiegare possibili soluzioni;
assistere gli operatori.
L'intelligenza artificiale non sostituisce automaticamente la
decisione umana nelle valutazioni che incidono sui diritti del
socio.
Ogni raccomandazione rilevante deve poter essere spiegata e
sottoposta a verifica.
ARTICOLO 24 — DECISION ENGINE E CONTROLLO UMANO
Il Decision Engine può elaborare indicatori di completezza,
affidabilità, rischio e prossimo passo operativo.
L'esito automatico ha funzione consultiva.
L'operatore conserva la responsabilità della verifica e può
confermare, modificare o non seguire il suggerimento, registrandone
la motivazione quando necessario.
ARTICOLO 25 — COMPARATORE E RACCOMANDAZIONI
Il comparatore ConsuVeri non deve ordinare le offerte soltanto in
base al prezzo più basso.
La valutazione può considerare:
costo complessivo stimato;
solidità economico-finanziaria;
affidabilità regolatoria;
provvedimenti e sanzioni delle autorità;
qualità e rapidità dell'assistenza clienti;
capacità di risolvere i problemi;
trasparenza contrattuale;
certificazioni;
riconoscimenti istituzionali o della stampa;
reputazione documentabile;
flessibilità dell'offerta;
compatibilità con le necessità del socio.
Le sanzioni devono essere considerate in relazione alla gravità,
alla data, alla natura della violazione e alla dimensione
dell'operatore.
La raccomandazione deve illustrare vantaggi, svantaggi, rischi e
alternative e può concludere che l'offerta già posseduta dal socio
sia preferibile.
ARTICOLO 26 — TRUST CENTER
Il Trust Center raccoglie i documenti ufficiali pubblicati da
ConsuVeri.
Ogni documento può essere identificato mediante:
codice;
titolo;
versione;
data di efficacia;
stato;
impronta digitale;
cronologia delle revisioni.
Le versioni accettate dai soci non devono essere sovrascritte.
ARTICOLO 27 — TRASPARENZA ALGORITMICA
Il socio ha diritto a conoscere, in forma comprensibile, i principali
criteri utilizzati da un sistema automatizzato per formulare una
raccomandazione.
ConsuVeri deve distinguere chiaramente:
dati ufficiali;
dati dichiarati dal socio;
valutazioni automatiche;
valutazioni dell'operatore;
elementi non disponibili o incerti.
CAPO VI
OPERATORI, VOLONTARI E STRUTTURE
ARTICOLO 28 — OPERATORI E VOLONTARI
Gli operatori e i volontari devono agire con competenza, correttezza,
riservatezza e rispetto delle procedure.
Devono utilizzare esclusivamente strumenti e account autorizzati e
registrare le attività rilevanti nel sistema gestionale.
I volontari svolgono la propria attività secondo lo Statuto, la
normativa applicabile e le deliberazioni degli organi associativi.
ARTICOLO 29 — FORMAZIONE
ConsuVeri promuove la formazione continua degli operatori in materia
di tutela dei consumatori, procedure, privacy, sicurezza,
tecnologie, AI, trasparenza e gestione delle pratiche.
L'accesso a particolari attività può essere subordinato al
completamento della formazione prevista.
ARTICOLO 30 — RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
Tutti coloro che accedono ai dati dei soci devono essere autorizzati,
istruiti e vincolati alla riservatezza.
È vietato consultare, utilizzare, esportare o comunicare dati per
finalità estranee all'incarico ricevuto.
Ogni incidente o accesso anomalo deve essere segnalato
tempestivamente.
ARTICOLO 31 — AUDIT E TRACCIABILITÀ
Le operazioni rilevanti possono essere registrate mediante log e
tracce di audit.
La tracciabilità ha finalità di sicurezza, responsabilizzazione,
qualità del servizio e tutela dei soci e dell'Associazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 32 — RECLAMI SUL SERVIZIO
Il socio può presentare segnalazioni o reclami relativi
all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi ConsuVeri.
La segnalazione deve essere esaminata da un soggetto diverso
dall'operatore direttamente coinvolto, quando possibile.
ARTICOLO 33 — AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento può essere aggiornato per adeguarlo:
allo Statuto;
alla normativa;
all'evoluzione dei servizi;
alle deliberazioni degli organi competenti;
alle modifiche organizzative e tecnologiche.
Ogni versione è identificata e pubblicata nel Trust Center.
ARTICOLO 34 — PREVALENZA DELLO STATUTO
In caso di contrasto prevalgono lo Statuto, la legge e le
deliberazioni validamente adottate dagli organi competenti.
Le disposizioni incompatibili devono essere interpretate o
modificate in modo coerente con tali fonti.
ARTICOLO 35 — ENTRATA IN VIGORE
Il presente testo è pubblicato come versione in consultazione.
La versione definitiva entrerà in vigore dalla data indicata nella
delibera di approvazione dell'organo associativo competente.
Fino a tale approvazione il documento ha valore esclusivamente
informativo e progettuale.
Questo documento viene mostrato nella versione ufficialmente pubblicata. Nel percorso di adesione potremo anche spiegarti i suoi punti principali con un linguaggio più semplice.